Con queste premesse leggiamo l’articolo 3 della Convenzione del 1992, tema centrale della circolare ministeriale:
“al fine di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il carattere scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna a:
I) porre in atto procedure di autorizzazione e controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, allo scopo di:
a) impedire ogni scavo o rimozione illecita di elementi del patrimonio archeologico;
b) assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intrapresi in modo scientifico e con la riserva che:
– siano impiegati metodi di indagine, per quanto possibile, non distruttivi;
– gli elementi del patrimonio archeologico non siano lasciati scoperti o esposti durante e dopo gli scavi, senza che siano state prese le misure opportune per la loro protezione e gestione;
II) vigilare affinché gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive siano praticate da persone qualificate e specificamente abilitate;
III) sottoporre a specifica autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna allo Stato, l’impiego di metal detector e di altri strumenti per la prospezione o procedimenti per la ricerca archeologica.”
Sugli scavi solo professionisti
La circolare, come detto, regolamenta i parametri entro cui una richiesta di concessione di scavo da parte di Università o altri Enti pubblici (Comuni, Musei, ecc.) viene considerata ammissibile. In questa sede, vorremmo concentrare la riflessione sull’interpretazione che la Direzione generale dà del comma II, per il quale ammette di riservare particolare attenzione.
Secondo la DG, infatti, “vigilare affinché gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive siano praticate da persone qualificate e specificamente abilitate” significa che “lo scavo archeologico sia praticato soltanto da persone qualificate e specificamente abilitate (…). Tale disposizione esclude categoricamente la possibilità che allo scavo archeologico possano partecipare soggetti diversi da archeologi provvisti di una laurea o da studenti universitari in discipline archeologiche o affini, dovendosi la loro eventuale partecipazione, (…) riservare ad attività collaterali allo scavo o alla assistenza allo stesso a scopo didattico”.
A tal proposito la circolare precisa, inoltre, che “le richieste di concessione che prevedono la formula delle Summer School o formule analoghe potranno essere accolte soltanto a condizione che i partecipanti siano studenti o studenti di archeologia, e che i proventi derivanti dalle quote di partecipazione siano utilizzati per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti stessi, o le spese vive connesse allo svolgimento della campagna. Tali proventi non dovranno in alcun caso configurare un profitto per il concessionario, essendo lo scavo archeologico un’attività diretta alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, (…), e non a scopi lucrativi”.
Volontariato: cosa dice la convenzione di Faro
Ma davvero tra le righe del comma II sono nascoste tutte queste limitazioni?
Le prescrizioni della Circolare ministeriale non tengono conto della più recente Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società o Convenzione di Faro, redatta dal Consiglio d’Europa nel 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, sulla base della quale vorremmo provare a rileggere il comma II dell’art. 3 de La Valletta. La Convenzione di Faro delinea gli ideali e i principi a cui gli stati membri dovrebbero ispirarsi e attenersi nell’interpretazione delle norme che regolano i rapporti tra eredità culturale, società civile e intermediari tra queste due parti. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di “eredità culturale”, nel Preambolo vengono richiamati i vari strumenti del Consiglio d’Europa, tra cui anche la Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico del 1992.
Fulcro della riflessione è “la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale”.
Il patrimonio non rappresenta un valore in sé, ma un valore relazionale: un sito archeologico, infatti, costituito a volte da poco più di qualche muro diroccato, non ha un valore in sé e non sta sul mercato. I siti archeologici hanno il valore che la società civile e la comunità di riferimento attribuiscono loro: un valore direttamente proporzionale al coinvolgimento di “ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell’eredità culturale”.
È la società civile che trae e dà valore al patrimonio culturale, con l’auspicio che l’eredità culturale possa divenire una “risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita”. Così, infatti, si legge all’articolo 4, punto a, della Convenzione di Faro: “chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento”.
Proprio per superare questi limiti, già nell’articolo 1, punto d, si auspica “una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti”. Alla condivisione dell’eredità culturale è dedicata la terza parte della Convenzione: Responsabilità condivisa nei confronti dell’eredità culturale e partecipazione del pubblico. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono dedicati, in maniera quasi ossessiva, a spiegare e ribadire che in materia di eredità culturale il maggior numero possibile di attori è chiamato a intervenire e ad agire nell’interesse pubblico.
Le Parti dovrebbero, infatti, impegnarsi a:
- art. 11.2 – sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
- art. 11.4 – rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
- art. 12.a. – incoraggiare ciascuno a partecipare al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell’eredità culturale;
- art. 12.c. – riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l’eredità culturale;
- art. 12.d. – promuovere azioni per migliorare l’accesso all’eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.
- art. 13.a – facilitare l’inserimento della dimensione dell’eredità culturale in tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche per altri ambiti di studio;
- art. 13.d – incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all’interno che fuori dal sistema educativo.
Torniamo adesso al comma II dell’art. 3 della Convenzione della Valletta: “vigilare affinché gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive siano praticate da persone qualificate e specificamente abilitate”. Risulta evidente come, alla luce delle indicazioni della Convenzione di Faro, la lettura del comma debba essere assai meno restrittiva: gli scavi archeologici devono essere diretti e coordinati da persone esperte e qualificate, al fine di “impedire ogni scavo o rimozione illecita di elementi del patrimonio archeologico”, come si legge nel medesimo art. 3, comma I, punto a. La Convenzione della Valletta, infatti, risale a un periodo in cui gli scavi clandestini dovevano essere vietati e repressi.
Tutto quello che riguarda gli studenti, i volontari e le Summer School è interpretazione personale (restrittiva) della DG, che non tiene conto della realtà contemporanea e della recente Convenzione di Faro.
Volontariato e archeologia: cosa succede in Italia
Agli archeologi professionisti sono affidate le scelte relative alla strategia di scavo e alle tecniche da utilizzare per rimuovere gli strati. Gli archeologi spiegano agli studenti e ai volontari come muoversi in un cantiere archeologico, quali sono le norme di sicurezza da rispettare, qual è la prassi di scavo e come intervenire materialmente per acquisire competenze e contribuire alla ricerca scientifica. Le mansioni, ovviamente, sono diversificate a seconda dell’età e delle competenze pregresse dei singoli. Ogni attività è svolta sotto il vigile controllo di archeologi esperti: dalla redazione della documentazione grafica, fotografica e descrittiva, al laboratorio di catalogazione dei reperti. C’è uno scambio continuo tra l’archeologo professionista, che trasmette le proprie conoscenze e la propria passione, gli studenti e i volontari, invitati a partecipare all’attività scientifica e, molto spesso, disposti a contribuire alle spese della ricerca.L’archeologo è chiamato a svolgere un ruolo importante per la società: è il mediatore tra passato e futuro, un’interfaccia tra l’eredità culturale e il pubblico. È l’archeologo che, con il suo lavoro, si incarica di trasmettere il valore del patrimonio culturale alla società civile, affinché questa possa interagire con l’eredità culturale e produrre quel valore relazionale che quattro muri diroccati, da soli, non saranno mai in grado di trasmettere.
Tutto questo secondo principi che l’Italia dovrebbe aver acquisito da tempo, poiché è lo stesso articolo 4 della nostra Costituzione a ricordare che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.Nella circolare della DG, l’analisi del comma II si chiude con il divieto per il concessionario di creare “profitto” con l’attività di scavo archeologico, essendo questa “un’attività diretta alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale (…) e non a scopi lucrativi”. La DG ammette il versamento di quote di partecipazione agli scavi, purché “utilizzate per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti stessi, o le spese vive connesse allo svolgimento della campagna”. Si tratta di un concetto del quale, nella Convenzione della Valletta, non sembra che si faccia parola. Anzi, in riferimento al “Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica”, nell’art. 6 della Convenzione si legge che le Parti si impegnano “a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche statali, regionali o locali, secondo le rispettive competenze”.E se questi finanziamenti non ci sono o non arrivano, che si fa? Si ferma la ricerca archeologica?
La più recente Convenzione di Faro fa un bel balzo in avanti su questo argomento e, all’articolo 10, spiega che “per utilizzare pienamente il potenziale dell’eredità culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a:
a. accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredità culturale e utilizzarlo;
b. considerare il carattere specifico e gli interessi dell’eredità culturale nel pianificare le politiche economiche;
c. accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità dell’eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci”.Organizzare Field School a cui partecipano studenti e volontari, italiani e stranieri, a nostro parere è creare un modello sostenibile di ricerca archeologica, che non compromette in alcun modo l’integrità dell’eredità culturale ma, al contrario, la potenzia e la trasforma in un valore attivo. La partecipazione dei cittadini nella ricerca archeologica e nella ricerca scientifica in genere, a nostro parere, aumenta infatti la consapevolezza e, di conseguenza, il valore relazionale del patrimonio culturale.
Ci sono moltissimi cittadini di tutto il mondo coinvolti nella ricerca scientifica, si chiamano citizen scientists, volontari del sapere, e traggono il massimo della soddisfazione nel conoscere e partecipare al progresso comune. In campo archeologico, il ruolo di questi volontari è quello di coadiuvare i ricercatori nella raccolta del dato grezzo sul campo. Gli archeologi forniscono ai volontari gli strumenti teorici e pratici per poter collaborare alle attività dello scavo, insegnano loro cosa fare e come farlo bene, guidandoli in ogni passo, in un percorso di apprendistato continuo.
Molto spesso i volontari si caricano, oltre che del pagamento del loro vitto e alloggio, di gran parte delle spese necessarie alla copertura del budget di scavo – compresi i compensi per gli archeologi – con l’entusiasmo e la generosità che derivano dalla condivisione del sapere e dal desiderio di contribuire alla valorizzazione del bene comune e dell’eredità culturale.
La partecipazione di studenti e volontari agli scavi archeologici, dunque, non contraddice quanto disposto dalla convenzione della Valletta, né mette in discussione la direzione scientifica dello scavo o le competenze dell’archeologo professionista.
Ci auguriamo che la Direzione generale archeologia del Mibact guardi con interesse e positività quello che l’archeologia contemporanea è in grado di offrire al nostro Paese, riconoscendo per prima il valore relazionale che gli archeologi hanno rispetto alla società e al bene comune.
I firmatari
Carolina Megale – Progetto Archeodig/docente universitario
Giovanna Baldasarre – Progetto Open Salapia Cristiana Barandoni – Archeologa professionista/Gruppo Archeologico ApuoVersiliese Giorgio Baratti – Archeologo professionista/docente universitario Matteo Colombini – Associazione Culturale Progetto Archeologico Alberese Giandomenico De Tommaso – Università di Firenze Giovanni De Venuto – Progetto Open Salapia Elizabeth Fentress – Fasti Online Stefano Genovesi – ArcheoData Società Cooperativa/Museo Civico Archeologico di Cecina |
Francesco Ghizzani Marcìa – Area Archeologica Massaciuccoli Romana/Parchi Val di Cornia S.p.a.
Elisabetta Giorgi – Progetto Uomini e Cose a Vignale Roberto Goffredo – Università di Foggia Giuditta Grandinetti – Studio Archeologico Associato Hera Silvia Pallecchi – Università di Genova Emanuele Papi – Università di Siena Elena Santoro – Associazione Etruria Nova Onlus Alessandro Sebastiani – Progetto Archeologico Alberese/docente universitario Enrico Zanini – Università di Siena |
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